IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4351/2000 proposto da Giuliani Lucio, Minervini Riccardo, Baracchini Paolo, Caldarelli, Gianfranco, Ottenga Franco, Seccia Massimo e Musetti Laura, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Merusi e Piero d'Amelio con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via della Vite n. 7; Contro il Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore; Universita' degli studi di Pisa, in persona del rettore pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti dell'azienda ospedaliera Pisana, in persona del legale rappresentante non costituita in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione: dei provvedimenti del rettore dell'Universita' di Pisa in data 25 gennaio 2000 con i quali si invitano i ricorrenti a optare entro quarantacinque giorni dal 27 gennaio 2000 per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria oppure per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999; nonche' per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della sanita' prot. 100/1999-24/7469 del 15 luglio 1999 recante ad oggetto "legge n. 448/1998 e decreto legislativo ex lege n. 419/1998" nella parte in cui si riferisce alle opzioni che sarebbero imposte ai professori universitari; di ogni altro provvedimento, ancorche' con cognito, anteriore o conseguente e per sentire comunque dichiarare che i ricorrenti non sono tenuti all'opzione di cui al provvedimento impugnato; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni sopraindicate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 29 marzo 2000 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2704/2000; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso l'azienda ospedaliera Pisana, impugnano, con ricorso rubricato al n. 4351/2000, i provvedimenti specificati in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 453/2000), salvo in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12 aprile 2000. 00C0750