IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4351/2000
  proposto  da  Giuliani Lucio, Minervini Riccardo, Baracchini Paolo,
  Caldarelli,  Gianfranco,  Ottenga  Franco, Seccia Massimo e Musetti
  Laura,  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Fabio Merusi e Piero
  d'Amelio  con  domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via della Vite n. 7;
    Contro  il  Ministero  della  sanita',  in  persona  del Ministro
  pro-tempore;  Universita'  degli  studi  di  Pisa,  in  persona del
  rettore pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
  dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
  e  nei  confronti  dell'azienda  ospedaliera Pisana, in persona del
  legale    rappresentante    non   costituita   in   giudizio,   per
  l'annullamento, previa sospensione:

        dei  provvedimenti  del  rettore  dell'Universita' di Pisa in
  data  25 gennaio 2000 con i quali si invitano i ricorrenti a optare
  entro  quarantacinque  giorni  dal  27 gennaio 2000 per l'esercizio
  dell'attivita'  assistenziale  intramuraria  oppure per l'esercizio
  dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi e per gli
  effetti dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999;
        nonche'  per  quanto  occorrer  possa,  della  circolare  del
  Ministero  della  sanita' prot. 100/1999-24/7469 del 15 luglio 1999
  recante ad oggetto "legge n. 448/1998 e decreto legislativo ex lege
  n. 419/1998"  nella  parte  in  cui  si  riferisce alle opzioni che
  sarebbero imposte ai professori universitari;
        di ogni altro provvedimento, ancorche' con cognito, anteriore
  o  conseguente  e  per sentire comunque dichiarare che i ricorrenti
  non sono tenuti all'opzione di cui al provvedimento impugnato;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  sopraindicate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 29 marzo 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2704/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1.   -   I  ricorrenti,  professori  e  ricercatori  universitari
  afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso
  l'azienda  ospedaliera  Pisana, impugnano, con ricorso rubricato al
  n. 4351/2000,  i  provvedimenti  specificati  in  epigrafe, con cui
  viene   intimato   di   optare   per   l'esercizio   dell'attivita'
  assistenziale   intramuraria   (definita   anche   come  "attivita'
  assistenziale  esclusiva")  o  dell'attivita'  libero professionale
  extramuraria  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  7 e 8, del d.lgs. 21
  dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000),  salvo  in  calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12
  aprile 2000.
00C0750